Le sanzioni 231 nei confronti degli enti

Con il D.Lgs. n. 231/2001 è stata introdotta nell’ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da persone fisiche nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi, e con essa è stato inserito un sistema sanzionatorio molto articolato e particolarmente pesante che mira a colpire direttamente o indirettamente il profitto dell’ente, disincentivando la commissione di reati nel suo interesse o vantaggio e ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa in modo da favorire attività risarcitorie e riparatorie.

Si parla di sanzioni “amministrative” pur prevedendo strumenti di penalizzazione che, sia per il contenuto sia per le modalità di applicazione presentano caratteristiche che si avvicinano molto di più a quelle proprie delle sanzioni penali. Tuttavia una responsabilità di tipo penale in capo alla persona giuridica sarebbe inammissibile posto che l’art. 27 della Costituzione prevede che “la responsabilità penale è personale”. Principio fondamentale dell’ordinamento penale è infatti quello per cui la società non può essere considerata colpevole (“societas delinquere non potest”).

La questione è ancora controversa e sul punto si è sollevato un importante dibattito dottrinale che vede da un lato l’opinione di chi ritiene si tratti di responsabilità penale vera e propria e il termine “amministrativa” sia stato usato dal legislatore proprio per evitare il predetto contrasto costituzionale.

Un altro filone dottrinale invece ritiene che il legislatore abbia strutturato la responsabilità dell’ente in modo autonomo rispetto a quella dell’autore del reato presupposto fondando la punibilità dell’ente stesso sulla “colpa di organizzazione”, ossia la colpa di non aver predisposto e messo in atto strumenti efficaci tali per cui non fosse possibile realizzare gli specifici illeciti.

Secondo la recente giurisprudenza si sarebbe di fronte invece ad un terzo tipo di responsabilità. Questa responsabilità, secondo la relazione al d.Lgs 231 “coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia».

Va sottolineato che il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto (sono gli articoli dal 9 al 23) mira non soltanto a colpire il patrimonio dell’ente, ma anche la sua operatività, proibendo e/o delimitando l’esercizio delle attività nel cui ambito il reato risulti commesso. In particolare, l’art. 9 prevede due tipologie differenti di sanzioni:

a) pecuniarie: applicabili in tutti i casi di illecito 231, in misura variabile a seconda della gravità del reato e delle condizioni economiche e della capacità patrimoniale dell’ente;

b) interdittive: applicabili congiuntamente alle sanzioni pecuniarie, su base temporanea, nelle ipotesi di maggiore gravità o nell’eventualità di reiterazione di reati, secondo una progressione di intensità che prevede, in ordine di gravità decrescente:

– L’interdizione dall’esercizio dell’attività nel cui ambito si sia verificato l’illecito;

– La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

– Il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;

–  L’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

– Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sono inoltre previste, a titolo di sanzioni accessorie:

a. La confisca del prezzo o del profitto del reato, applicabile senza limitazioni e diretta a evitare che l’ente si arricchisca ingiustamente tramite la commissione del reato;

b. La pubblicazione della sentenza di condanna, da applicarsi congiuntamente alle sanzioni interdittive, nei casi di particolare gravità.