Decreto legge 231: sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie, previste dall’art. 10 del D. Lgs 231/01, rappresentano il fondamento di tutto l’apparato sanzionatorio in quanto sono previste in tutti i casi di responsabilità dell’ente per i reati presupposto.

Esse rappresentano il costo apprezzabile per l’ente e non possono avere come effetto la paralisi della società perché, altrimenti, si trasformerebbero in sanzioni interdittive le quali invece hanno altri presupposti. Fra l’altro le sanzioni pecuniarie potrebbero rappresentare un rischio d’impresa da affrontare secondo i consueti criteri dell’analisi costi-benefici, ammortizzabili magari attraverso la stipula di polizze assicurative ovvero mediante cautele contabili quali ad esempio la costituzione di appositi fondi rischio (come previsto dall’art. 2424-bis, co 3 del Codice Civile). Sulla base di questa analisi costi-benefici può fondarsi ad esempio la scelta di alcuni enti di procedere alla costruzione di un modello organizzativo atto a prevenire solo alcuni dei reati presupposto (ad esempio i reati in materia di salute e sicurezza del lavoratori).

Le sanzioni pecuniarie sono calcolate secondo il sistema delle quote (previsto dall’ art. 11): le quote sono determinate tra un minimo di 100 e un massimo di 1.000.  Cosi, ad esempio, per il reato di istigazione alla corruzione fra privati (reato compreso fra i reati societari) è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Il valore di ogni quota può variare da un minimo di 258,00 ad un massimo di 1.549,00 euro.

Ciò significa che la sanzione pecuniaria può essere compresa fra un minimo di 25.800,00 euro e un massimo di 1.549.000,00 euro.

Il numero della quote è determinato dal giudice “tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti”.

Ecco allora che il numero delle quote andrà proporzionato innanzitutto alla gravità oggettiva  e soggettiva del fatto, dove l’oggettività dipende dal “quantum” ossia per esempio dall’entità del danno patrimoniale o dall’entità del profitto ricavato con l’illecito. La soggettività è, invece, legata alla distinzione degli illeciti commessi da soggetti in posizione apicale (per i quali si ravvisa una maggiore gravità) e quelli attribuiti ai dipendenti.

Nell’ipotesi di reati commessi da sottoposti il giudice sarà chiamato a verificare l’idoneità dei modelli organizzativi adottati secondo quanto disposto dall’art. 7, co. 4, del Decreto, ovvero:

  • Mancata verifica periodica dello stesso;
  • Mancata modifica del Modello quando sono state scoperte significative violazioni delle prescrizioni oppure quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;
  • Mancata adozione di un idoneo sistema disciplinare diretto a sanzionare la violazione delle misure indicate nel Modello.

 

Determinato il numero delle quote il giudice individuerà l’importo della singola quota “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione”.

Il riferimento alle condizioni economiche dell’ente assicura l’effettività della sanzione irrogata e quindi di fronte ad un evento della medesima gravità oggettiva, la sanzione sarà più o meno onerosa a seconda della condizioni patrimoniali dell’ente.

Al giudice è eventualmente data la facoltà di disporre di una riduzione della sanzione (riduzione che può essere fissa o in misura discrezionale) nell’ipotesi in cui, ad esempio, l’ente non ne abbia ricavato vantaggio oppure abbia integralmente risarcito il danno e/o eliminato le conseguenze dannose.

Delle ipotesi di riduzione tratteremo però in un futuro approfondimento.