Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs.231/01 rappresenta un elemento di cui un Ente deve avere consapevolezza considerata la rilevanza delle possibili sanzioni, poiché possono avere un impatto non solo sul patrimonio dell’Ente, ma anche sulla continuità dell’attività dell’Ente, oltre che sulla sua immagine.
Il panorama delle sanzioni stabilite dal D.Lgs.231/01 è ampio, visto che prevede:
Approfondiamo ora gli aspetti connessi alle sanzioni interdittive.
Le tipologie previste dal decreto sono le seguenti:
Nel decreto troviamo specificato in modo puntuale quali sono i reati per i quali sono previste dette sanzioni. Tra questi citiamo, a titolo di esempio:
Va ricordato che, rispetto a tali reati, le sanzioni interdittive trovano applicazione (congiuntamente alla sanzione pecuniaria) solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
Per quanto riguarda la reiterazione, troviamo nel D.Lgs.231/01 indicazioni per meglio comprendere tale concetto: “Si ha reiterazione quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.”
In generale, per le sanzioni interdittive è stabilita una durata minima (tre mesi) ed una durata massima (due anni); fa eccezione l’art. 25 che disciplina “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”, che prevede dei limiti sensibilmente più elevati (si può arrivare ad una durata massima di sette anni in alcuni casi) per i delitti indicati ai commi 2 e 3 dell’articolo medesimo.
Peraltro, non vengono applicate le sanzioni interdittive nei seguenti casi:
Approfondiremo prossimamente altre ipotesi in cui non si applicano le sanzioni interdittive.
Particolarmente interessanti sono le disposizioni contenute nell’art.14 del D.Lgs.231/01, relative ai criteri di scelta delle sanzioni interdittive, che prevedono innanzitutto che “Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente”. Ciò è ribadito anche nella Relazione ministeriale al D.Lgs.231/01: “Si richiama, infatti, l’attenzione del giudice sulla circostanza che la sanzione interdittiva non deve ispirarsi ad un criterio applicativo generalizzato e indiscriminato. Al contrario, occorre individuare la fonte, la causa dell’illecito nel contesto delle attività che esso svolge. Le sanzioni, per quanto possibile, devono colpire il ramo di attività in cui si è sprigionato l’illecito, in omaggio ad un principio di economicità e di proporzione.”
In ogni caso, la scelta dovrà tener conto del fatto che le singole sanzioni siano idonee a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
Il quadro che emerge ci mostra, quindi, che le sanzioni interdittive sono particolarmente invasive per l’Ente, e comportano, a tutti gli effetti, un concreto rischio per la sua continuità operativa ed organizzativa.