Reati tributari: Novità nel D. Lgs.231/01

Premessa

Dopo 18 anni dalla sua entrata in vigore e dopo anni che lo si preventivava, sono stati introdotti nel Decreto 231 alcuni reati tributari attraverso l’inserimento del nuovo articolo 25-quinquiesdecies, in vigore dal 25 dicembre 2019.

Le fattispecie di reato tributario introdotte

Le fattispecie di reato introdotte dalla Legge n. 157/2019 sono:

  1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 D.Lgs. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (nella versione attenuata di cui all’art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000 ossia quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione è inferiore a euro centomila), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000), punito mediante sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  4. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 D.Lgs. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (nella versione attenuata di cui all’art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000, ossia quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  6. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  7. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

 

Le tipologie di imposte potenzialmente interessate da tali reati sono le imposte dirette (IRPEF e IRES, mentre dottrina e giurisprudenza escludono l’applicabilità all’IRAP) e l’IVA.

Questo elenco è stato recentemente integrato dal recepimento della cosiddetta direttiva PIF, ossia la direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione. La norma, in vigore dal 30 luglio 2020, ha introdotto, con riferimento ai reati tributari, un nuovo comma 1-bis, che prevede quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di:

– Dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);

– Omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);

– Indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Tali ultime fattispecie di reato potranno portare ad una responsabilità dell’ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”, in ottemperanza a quanto previsto dalla stessa Direttiva PIF.

Le sanzioni previste

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:

  • Asse di finanziamento 1: progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
  • Asse di finanziamento 2: progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);
  • Asse di finanziamento 3: progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
  • Asse di finanziamento 4: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA. Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:

  • Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento;
  • Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.

Conclusioni

L’introduzione delle nuove fattispecie penal-tributarie nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell’ente e la rilevanza delle sanzioni previste, impone un aggiornamento dei modelli organizzativi già adottati.

Le prime aree a rischio saranno sicuramente da ricercare nella corretta tenuta della documentazione contabile e nel complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi, che ogni società o ente, dalla più piccola alla più grande, è ugualmente tenuta a svolgere.

Partner231 rimane a disposizione per effettuare la necessaria mappatura delle attività sensibili da cui far discendere l’aggiornamento del modello e i necessari protocolli, procedure e normative aziendali interne finalizzati a prevenire efficacemente il rischio dei reati sopra descritti.